Articolo 75
Segreteria
1.
Il comitato dispone di una segreteria messa a disposizione dal garante europeo della protezione dei dati.
2.
La segreteria svolge i propri compiti seguendo esclusivamente le istruzioni del presidente del comitato.
3.
Il personale del garante europeo della protezione dei dati coinvolto nell'assolvimento dei compiti attribuiti al comitato dal presente regolamento è soggetto a linee gerarchiche separate rispetto al personale coinvolto nello svolgimento dei compiti attribuiti al garante europeo della protezione dei dati.
4.
Se del caso, il comitato e il garante europeo della protezione dei dati stabiliscono e pubblicano un protocollo d'intesa che attua il presente articolo, stabilisce i termini della loro cooperazione e si applica al personale del garante europeo della protezione dei dati coinvolto nell'assolvimento dei compiti attribuiti al comitato dal presente regolamento.
5.
La segreteria presta assistenza in materia di analisi, amministrativa e logistica al comitato.
6.
La segreteria è incaricata in particolare:
a)
della gestione ordinaria del comitato;
b)
della comunicazione tra i membri del comitato, il suo presidente e la Commissione;
c)
della comunicazione con le altre istituzioni e il pubblico;
d)
dell'uso di mezzi elettronici per la comunicazione interna ed esterna;
e)
della traduzione delle informazioni rilevanti;
f)
della preparazione delle riunioni del comitato e del relativo seguito;
g)
della preparazione, redazione e pubblicazione dei pareri, delle decisioni sulla composizione delle controversie tra le autorità di controllo e di altri testi adottati dal comitato.