Articolo 69

Indipendenza

1.

Nell'esecuzione dei suoi compiti o nell'esercizio dei suoi poteri ai sensi degli articoli 70 e 71, il comitato opera con indipendenza.

2.

Fatte salve le richieste della Commissione di cui all'Articolo 70, paragrafo 1, lettera b), e all'Articolo 70, paragrafo 2, nell'esecuzione dei suoi compiti o nell'esercizio dei suoi poteri il comitato non sollecita né accetta istruzioni da alcuno.