Articolo 53
Condizioni generali per i membri dell'autorità di controllo
1.
Gli Stati membri dispongono che ciascun membro delle rispettive autorità di controllo sia nominato attraverso una procedura trasparente:
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dal rispettivo parlamento;
—
dal rispettivo governo;
—
dal rispettivo capo di Stato; oppure
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da un organismo indipendente incaricato della nomina a norma del diritto dello Stato membro.
2.
Ogni membro possiede le qualifiche, l'esperienza e le competenze, in particolare nel settore della protezione dei dati personali, richieste per l'esercizio delle sue funzioni e dei suoi poteri.
3.
Il mandato dei membri cessa alla scadenza del termine o in caso di dimissioni volontarie o di provvedimento d'ufficio, a norma del diritto dello Stato membro interessato.
4.
Un membro è rimosso solo in casi di colpa grave o se non soddisfa più le condizioni richieste per l'esercizio delle sue funzioni.