Articolo 23
Limitazioni
1.
Il diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento può limitare, mediante misure legislative, la portata degli obblighi e dei diritti di cui agli articoli da 12 a 22 e 34, nonché all'Articolo 5, nella misura in cui le disposizioni ivi contenute corrispondano ai diritti e agli obblighi di cui agli articoli da 12 a 22, qualora tale limitazione rispetti l'essenza dei diritti e delle libertà fondamentali e sia una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per salvaguardare:
a)
la sicurezza nazionale;
b)
la difesa;
c)
la sicurezza pubblica;
d)
la prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica;
e)
altri importanti obiettivi di interesse pubblico generale dell'Unione o di uno Stato membro, in particolare un rilevante interesse economico o finanziario dell'Unione o di uno Stato membro, anche in materia monetaria, di bilancio e tributaria, di sanità pubblica e sicurezza sociale;
f)
la salvaguardia dell'indipendenza della magistratura e dei procedimenti giudiziari;
g)
le attività volte a prevenire, indagare, accertare e perseguire violazioni della deontologia delle professioni regolamentate;
h)
una funzione di controllo, d'ispezione o di regolamentazione connessa, anche occasionalmente, all'esercizio di pubblici poteri nei casi di cui alle lettere da a), a e) e g);
i)
la tutela dell'interessato o dei diritti e delle libertà altrui;
j)
l'esecuzione delle azioni civili.
2.
In particolare qualsiasi misura legislativa di cui al paragrafo 1 contiene disposizioni specifiche riguardanti almeno, se del caso:
a)
le finalità del trattamento o le categorie di trattamento;
b)
le categorie di dati personali;
c)
la portata delle limitazioni introdotte;
d)
le garanzie per prevenire abusi o l'accesso o il trasferimento illeciti;
e)
l'indicazione precisa del titolare del trattamento o delle categorie di titolari;
f)
i periodi di conservazione e le garanzie applicabili tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione e delle finalità del trattamento o delle categorie di trattamento;
g)
i rischi per i diritti e le libertà degli interessati; e
h)
il diritto degli interessati di essere informati della limitazione, a meno che ciò possa compromettere la finalità della stessa.